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Associazioni Sportive, una panoramica sui rapporti di lavoro

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica quindicinale dedicata alle problematiche fiscali in ambito sportivo curata dal Dott. Umberto Ceriani

Tredicesimo appuntamento della nostra rubrica, curata dal Dott. Umberto Ceriani, commercialista legnanese esperto di fiscalità sportiva, dedicata a tutte le società sportive che spesso hanno grandi difficoltà a districarsi nei meandri delle problematiche fiscali.

La rassegna di articoli, che ha cadenza quindicinale, illustrerà tutti gli adempimenti necessari per la costituzione di una nuova società sportiva.

L’articolo di oggi fa parla di come affrontare le tematiche sui rapporti di lavoro per le Associazioni Sportive.

 


 

PANORAMICA DEI RAPPORTI DI LAVORO

Iniziamo ad affrontare le tematiche relative ai rapporti di lavoro negli enti associativi e partiamo affermando che un mito da sfatare è che le Associazioni non possano usufruire dell’ausilio di personale dipendente o collaboratori retribuiti in quanto sono enti non profit. Nulla di più falso di ciò, anzi tutto il Terzo Settore di cui le ASD fanno parte operano sul mercato del lavoro come un qualsiasi datore di lavoro privato potendo applicare la generalità dei contratti previsti dalla normativa oltre ad alcune altre forme “speciali” di retribuzione che approfondiremo nei prossimi servizi.

Una breve panoramica delle forme di lavoro applicabili presso le associazioni sono:

– Lavoro Subordinato
– Lavoro Occasionale
– Lavoro Autonomo (professionisti)
– Ex Voucher (PrestO)
– Prestazioni d’opera gratuita (c.d. Volontariato)
– Collaborazioni Sportive (i noti compensi esenti fino alla soglia di 10.000€ riservati a sportivi, istruttori e personale di segreteria/amministrazione dell’ASD)

Di seguito trovate una breve panoramica per quanto concerne il lavoro subordinato, occasionale ed autonomo. Successivamente effettueremo due approfondimenti sul Volontariato e sui Compensi Sportivi.

Un’associazione può assumere personale dipendente a tempo determinato o indeterminato, part-time o full-time, oppure anche lavoratori a chiamata, telelavoro e così via. Ovviamente per la gestione di tali forme contrattuali non sono previste specifiche agevolazioni per il terzo settore e l’ente dovrà essere assistito da un Consulente del Lavoro per tutte le Comunicazioni Obbligatorie e la gestione della busta paga.

Tenete in considerazione che l’ente diventa soggetto a tutti gli adempimenti in merito alla Sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.L. 81/2008 nel caso in cui impieghi personale dipendente e non potrà più usufruire della semplificazione prevista per gli enti non profit dall’art. 32 della Legge 98/2013.

Le ASD possono anche collaborare con professionisti titolari di Partita Iva quali istruttori professionisti, fisioterapisti, o altri consulenti in genere come avvocati, commercialisti, geometri ecc. Anche in questa circostanza si è tenuti al rispetto di tutti gli adempimenti fiscali quali il versamento delle eventuali ritenute d’acconto, la Certificazione dei compensi pagati a febbraio dell’anno successivo, e l’invio del Modello 770 a luglio.

Da ultimo si può usufruire anche delle forme di Collaborazione Coordinata e Continuativa, nel rispetto della normativa quindi senza che tali collaborazioni nascondano una forma di lavoro subordinato inquadrato contrattualmente come semplice collaborazione occasionale. Tali forme contrattuali sono esenti dal versamento dei contributi ex-Enpals fino alla soglia di 4.500€ lordi annui ed Inps fino al limite di 5.000€ e sono soggette agli obblighi di Certificazione e 770 oltre a costituire base imponibile per la Dichiarazione Irap annuale.

Un breve cenno anche in merito ai rapporti di Prestazione Occasionale (denominati PrestO) che sostituiscono da ormai un paio d’anno i Voucher. L’associazione può retribuire con questa forma di contratto qualsiasi collaboratore occasionale subordinato regolarizzando la sua posizione tramite il pagamento con il sistema PrestO che viene gestito interamente tramite il sito INPS; non è quindi più necessario acquistare i voucher in tabaccheria e consegnarli al collaboratore, ma le prestazioni di lavoro vengono pagate direttamente dall’INPS entro metà del mese successivo prelevando da una sorta di conto corrente virtuale dell’ASD le somme.

Il limite annuale è di 5.000€ annui di Voucher da corrispondere per la totalità dei collaboratori, mentre ciascuno di essi non può percepire più di 2.500€ annui da parte del singolo datore di lavoro. La prestazione minima è di 36€ netti pari a 4 ore di lavoro.

Dott. Umberto Ceriani

 

Studio Ceriani

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