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Ho creato un’ASD. Ed ora cosa devo fare?

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica quindicinale dedicata alle problematiche fiscali in ambito sportivo

Terzo appuntamento con la nostra rubrica, curata dal Dott. Umberto Ceriani, commercialista legnanese esperto di fiscalità sportiva, dedicata a tutte le società sportive che spesso hanno grandi difficoltà a districarsi nei meandri delle problematiche fiscali.

La rassegna di articoli, che ha cadenza quindicinale, illustrerà tutti gli adempimenti necessari per la costituzione di una nuova società sportiva.

L’articolo di oggi ci spiega come si costituisce un’ASD, Associazione Sportiva Dilettantistica.

 


 

Dopo aver completato l’iter di creazione dell’ente sportivo chiedendo il Codice Fiscale, registrando gli atti in Agenzia delle Entrate e procedendo con l’iscrizione alla Federazione non ho più altri adempimenti o formalità da effettuare?

Purtroppo la risposta è negativa ed un onere rilevantissimo da tener presente è l’invio del Modello EAS entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione. Si tratta di un documento composto da 38 domande tramite il quale l’Agenzia viene a conoscenza di alcune informazioni relative alle attività da voi svolte e del vostro assetto organizzativo. Con queste domande vi verrà chiesto se effettuate attività commerciale, se avete impianti di proprietà o in locazione, se operate utilizzando personale dipendente o solo con l’ausilio di volontari, se percepite compensi derivanti da erogazioni pubbliche o sponsorizzazioni e così via.

Le Autorità Finanziarie hanno esigenza di ricevere questo modello in quanto le ASD non sono registrate in Camera di Commercio e non hanno l’obbligo di depositare i rendiconti annuali, quindi con l’aiuto di questo strumento possono avere un’idea della vostra realtà, se di piccole dimensioni e basata su poche entrate oppure se si tratta di un ente rilevante, con centinaia di soci ed immobili di proprietà. In base alle risposte che fornirete potrete essere inseriti in liste di controllo periodico.

Tenete conto che se omettete l’invio del Modello entro il termine di 60 giorni potete sanare totalmente la posizione effettuando la cosiddetta “remissione in bonis” versando la somma di 250€ entro il termine per l’invio della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.

Se invece avete creato l’associazione alcuni anni fa e non avete mai inviato l’EAS l’Agenzia delle Entrate il 29 settembre 2016 ha chiarito che il modello si può inviare in qualsiasi momento, senza necessità della “remissione in bonis“, purtroppo però tutta l’attività decommercializzata (ad esempio i contributi per corsi o lezioni ecc) in caso di controllo sarà considerata attività commerciale poiché il regime fiscale di favore previsto per le Associazioni si applicherà solo dal giorno di presentazione del Modello EAS.

Errore comune è sempre stato di considerare l’invio di EAS un adempimento solamente a carico delle ASD che effettuano attività commerciale, ma come chiarito dall’Agenzia fin dalla Circolare n. 45 del 2009 tutte le associazioni che effettuano attività decommercializzata (quindi corsi e lezioni verso soci e tesserati) sono tenute all’invio del Modello.

Un altro adempimento che vi consigliamo di effettuare pochi giorni dopo aver concluso le pratiche per la creazione dell’ente è quello di convocare la prima riunione del Consiglio Direttivo che dovrà deliberare in merito alla quota associativa che verrà richiesta a tutti i soci e gli eventuali contributi per i corsi da voi organizzati. Eventualmente nella medesima riunione potreste anche deliberare o una donazione o un prestito infruttifero da parte dei soci fondatori per affrontare le prime spese di gestione dell’associazione.

Ricordatevi di indire all’inizio di ogni anno sociale una nuova riunione del Direttivo che riconfermi oppure apporti variazioni alle quote richieste per la partecipazioni alle attività sociali in quanto questo verbale sarà sicuramente controllato in caso di verifica fiscale poiché i verificatori vorranno avere la conferma che gli importi versati dai soci provengono da una precisa delibera e non da tariffe applicate a caso di persona in persona.

Dott. Umberto Ceriani

 

Studio Ceriani

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