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Fisco e sport, la responsabilità dei Dirigenti delle Associazioni

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica quindicinale dedicata alle problematiche fiscali in ambito sportivo curata dal Dott. Umberto Ceriani

Nuovo appuntamento della nostra rubrica, curata dal Dott. Umberto Ceriani, commercialista legnanese esperto di fiscalità sportiva, dedicata a tutte le società sportive che spesso hanno grandi difficoltà a districarsi nei meandri delle problematiche fiscali.

La rassegna di articoli, che ha cadenza quindicinale, illustrerà tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e la gestione di una società sportiva.

L’articolo di oggi fa il punto della situazione sulla responsabilità dei Dirigenti di un’Associazione in seguito alla nuova giurisprudenza in materia.

 


 

RESPONSABILITA’ DEI DIRIGENTI – IL PUNTO DELLA SITUAZIONE IN SEGUITO ALLA NUOVA GIURISPRUDENZA

La responsabilità degli organi direttivi nelle associazioni rappresenta da sempre un punto di rilevante importanza ed è opportuno effettuare un percorso per illustrare come funziona la responsabilità dei dirigenti nelle associazioni non riconosciute che costituiscono il 95% delle associazioni esistenti.

La norma basilare dalla quale avviare la nostra analisi è l’art. 38 del Codice Civile che dispone quanto segue:

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.

Il primo comma chiarisce che i terzi possono rivalersi sul fondo comune dell’associazione, ma non avendo il sodalizio la cosiddetta “autonomia patrimoniale perfetta” il secondo comma prevede una tutela per i creditori i quali possono invocare la responsabilità personale e solidale di coloro che agiscono in nome e per conto dell’ente.

La Cassazione ha però più volte precisato che tale responsabilità non è “collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione bensì, ciò che concretamente rileva, è l’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa.

Diventa quindi necessario per i terzi e per l’Amministrazione Finanziaria provare l’ingerenza nell’attività svolta dall’ente in quanto rileva “non solo l’ingerenza di tale soggetto nell’attività dell’ente che rappresenta, ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti.

Da ultimo con le sentenze 5684 di febbraio 2019 e 19985 del 24 luglio 2019 la Cassazione ha nuovamente affermato che per individuare la responsabilità personale e solidale dei dirigenti è essenziale dimostrare la concreta gestione degli affari associativi.

Per concludere si può affermare che in merito alle associazioni non riconosciute sono chiamati a rispondere dei debiti, anche quelli di natura tributaria, i rappresentanti dei sodalizi purchè venga dimostrata in maniera certa l’attività di gestione svolta in nome e per conto dell’ente.

Dott. Umberto Ceriani

 

Studio Ceriani

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