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Fisco e sport: il Modello EAS 2020

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica quindicinale dedicata alle problematiche fiscali in ambito sportivo curata dal Dott. Umberto Ceriani

Nuovo appuntamento della nostra rubrica, curata dal Dott. Umberto Ceriani, commercialista legnanese esperto di fiscalità sportiva, dedicata a tutte le società sportive che spesso hanno grandi difficoltà a districarsi nei meandri delle problematiche fiscali.

La rassegna di articoli, che ha cadenza quindicinale, illustrerà tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e la gestione di una società sportiva.

L’articolo di oggi ci parla della compilazione del Modello EAS 2020.

 


 

IL MODELLO EAS 2020

Ogni anno, tra il 1 gennaio ed il 31 marzo, occorre inviare un nuovo Modello EAS nel caso in cui sia necessario comunicare delle variazioni rispetto al Modello trasmesso in precedenza.

Partiamo da un presupposto, chi deve trasmettere il Modello EAS?

La normativa del 2009 prevede che tutte le associazioni devono inviarlo a determinate condizioni, le Associazioni Sportive Dilettantistiche possono compilarlo in modo semplificato solo se sono già iscritte al CONI. L’unica circostanza in cui le associazioni non devono trasmettere EAS è se incassano unicamente quote di iscrizione all’associazione. Nel caso in cui l’ente percepisca somme per la partecipazione a corsi o lezioni (cosa ovviamente frequente) sono obbligate a trasmettere il Modello.

La norma era stata scritta in maniera fuorviante in quanto le istruzioni indicano che le associazioni trasmettono il Modello EAS solo se effettuano attività commerciale, elemento che ha fatto presumere erroneamente al 99% delle associazioni di non essere tenute all’invio.

Però, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 12 e 45 del 2009 al punto 1.2 “Sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni che, a fronte delle prestazioni rese nell’ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.”

Ciò significa, come abbiamo evidenziato in precedenza, che qualsiasi importo che l’ente incassa ad eccezione della singola quota associativa, obbliga l’associazione all’invio del Modello EAS.

Le associazioni devono inviare il Modello entro 60 giorni dalla loro costituzione, se non lo hanno fatto possono trasmetterlo entro il termine per la trasmissione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo alla loro costituzione versando la sanzione di 250 € a titolo di remissione in bonis. Se anche questo termine è superato il Modello si può trasmettere in qualsiasi momento senza versare sanzioni, ma i suoi effetti hanno efficacia solo dal giorno di presentazione. Ricordiamo che la mancata trasmissione del Modello EAS impedisce alle associazioni di usufruire della normativa fiscale di vantaggio prevista per le associazioni sportive.

Quali variazioni sono soggette a comunicazione tramite un nuovo invio?

Se ad esempio varia il presidente, la sede o la denominazione dell’associazione non si usa EAS, ma si comunica la variazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni usando il Modello AA5/6 o AA7/10. Con il nuovo EAS dovete quindi comunicare variazioni “qualitative e non quantitative.” Ciò significa che se avete dichiarato che i vostri soci sono fino a 20, ma nel 20019 sono diventati 100 non dovete comunicare nulla, lo stesso vale se avete dichiarato che le erogazioni liberali ammontavano a 2.000€ ma nel 2019 ne avete percepiti 10.000€ non si deve rinviare nulla. Occorre invece comunicare ad esempio se prima non incassavate erogazioni liberali ed ora invece ne avete, oppure se non avevate la Partita IVA ed ora l’avete aperta oppure ancora se ora avete un immobile in locazione mentre precedentemente era in comodato e così via.

Cliccando QUI >> potrete scaricare un documento che con semplicità indica tutte le domande soggette a variazione e quali invece non lo sono.

Dott. Umberto Ceriani

 

Studio Ceriani

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