
Regole ancora più stringenti per tutelare la salute dei cittadini
MILANO – Non si ferma l’aumento di casi di coronavirus in Lombardia ed il Presidente Fontata emana una sua ordinanza che pone regole ancora più ferree nei confronti dei cittadini lombardi, dopo un confronto avuto sabato 21 marzo in videoconferenza con i sindaci dei capoluoghi della Lombardia, il presidente dell’ANCI Lombardia e dell’UPL e i rappresentanti del Tavolo del Patto per lo Sviluppo.
L’ordinanza entrerà in vigore domenica 22 marzo e, salvo diverse disposizioni legate all’evoluzione della situazione epidemiologica, durerà fino al 15 aprile.
L’atto del presidente Fontana amplia le decisioni del Governo con ulteriori interventi tra i quali si segnalano:
– il divieto di assembramento nei luoghi pubblici – fatto salvo il distanziamento (droplet) – e conseguente ammenda fino a 5mila euro
– la sospensione dell’attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità
– la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali
– la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti
– la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona
– la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza
– la chiusura di tutte le strutture ricettive (hotel, B&B, ecc.) ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza
– il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;
– la chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
– il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente.
Resteranno aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Per quanto riguarda supermercati, farmacie ed i luoghi di lavoro, comprese le strutture sanitarie e ospedaliere, sarà necessario che il gestore provveda alla rilevazione della temperatura corporea.
Per finire, le prescrizioni sul distanziamento varrà anche per i mezzi di trasporto pubblico locale.
L’ordinanza di Fontana prevede la possibilità che i singoli Sindaci lombardi possano ampliare ulteriormente le già stringenti disposizioni, rendendole ancora più restrittive in finzione delle loro valutazioni ed esigenze.