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Fisco e sport: la bozza della “Riforma dello sport” (prima parte)

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica quindicinale dedicata alle problematiche fiscali in ambito sportivo curata dal Dott. Umberto Ceriani

Nuovo appuntamento della nostra rubrica, curata dal Dott. Umberto Ceriani, commercialista legnanese esperto di fiscalità sportiva, dedicata a tutte le società sportive che spesso hanno grandi difficoltà a districarsi nei meandri delle problematiche fiscali.

La rassegna di articoli, che ha cadenza quindicinale, illustrerà tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e la gestione di una società sportiva.

Oggi iniziamo a parlare della riforma dello sport, andando ad analizzare la prima bozza del realtov Decreto delegato, che continueremo ad approfondire nei prossimi giorni.


 

LA BOZZA DI RIFORMA DELLO SPORT – PRIMA PARTE

Il 9 luglio è stata diffusa tra gli addetti al settore la prima bozza del Decreto delegato di “Riforma dello sport” basata sul disposto della Legge Delega 86/2019.
Scopo della Riforma sarà riunire in un testo unico le attuali normative, attualmente suddivise in più testi quali la Legge 91/1981 sul professionismo sportivo, l’art. 90 Legge 289/2002 ed il D.lgs. 242/1999 effettuando, tra i diversi interventi, una revisione radicale della ripartizione delle competenze in tema di sport tra CONI, Sport e Salute SPA e l’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri che diventerà il Dipartimento per lo Sport.

Iniziando l’analisi del testo troviamo all’art. 1 per la prima volta la definizione di “Sport”, andando ad identificare così “qualsiasi forma di attività fisica che ha per obiettivo il miglioramento della condizione fisica e psichica”.
Per quanto concerne le forme con cui potranno essere costituiti i sodalizi sportivi il Capo III del Titolo II, accanto alle ASD riconosciute e non riconosciute, introduce una novità riguardo la possibilità che possano acquisire la forma giuridica di Società Sportive Dilettantistiche tutte le società di cui al libro V del Codice Civile (con tutti i dubbi che riguarda l’assenza di fine di lucro nelle società di persona) nonché, sulla falsa riga di quanto era stato previsto per le Società Sportive Lucrative (abrogate pochi mesi dopo la loro introduzione) si prevede la possibilità di destinare “una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili o avanzi di gestione annuali … alla distribuzione … di dividendi ai soci in misura comunque non superiore all’interesse massimo di buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato”.

Altro elemento di novità è anche la possibilità di rimborsare al socio il suo capitale in caso di cessione quote della SSD, elemento controverso in giurisprudenza ed in caso di contenzioso.

Per quanto attiene l’attività commerciale la bozza prevede una sostanziale modifica rispetto al dettato normativo previsto dall’art. 149 TUIR. Quest’ultima norma aveva concesso una deroga in tema di perdita della qualifica della natura non commerciale dell’ente prevedendo, esclusivamente a favore delle ASD e degli enti ecclesiastici, la possibilità di svolgere attività commerciale prevalente senza modificare la natura fiscale di ente non profit. La nuova norma contenuta nella bozza prevede invece che le ASD e le SSD possano esercitare attività diverse da quelle istituzionali purché abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali ed in base a precisi limiti che verranno definiti dal Dipartimento per lo Sport di concerto con il Ministero dell’Economia. Sicuramente questa modifica creerà notevoli complicazioni per molte associazioni che sostengono i costi delle attività svolte in diretta attuazione dello oggetto sociale grazie agli incassi derivanti dall’attività commerciale.

Restando su questo tema il Decreto inserisce la positiva previsione della presunzione assoluta di legittimità delle sponsorizzazioni effettuate nei confronti di enti sportivi riconosciuti dal CONI fino all’importo di 200.000 € annui, con l’intento di porre finalmente un limite al disconoscimento delle spese per pubblicità e promozione dell’immagine e dei marchi effettuati da aziende sponsor che di frequente vengono contestati in caso di verifica.

Una menzione speciale merita la creazione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, che sostituirà l’attuale Registro CONI, dove ogni ASD e SSD dovrà depositare il rendiconto annuale con l’approvazione effettuata in assemblea soci, verbali di elezione del Direttivo, di variazione della sede legale ed i verbali che approvano modifiche statutarie, nonché i contratti di lavoro sottoscritti con i collaboratori sportivi con l’indicazione di compensi e mansioni.

Facendo alcuni cenni ad altri punti di rilevante interesse poniamo l’attenzione ad esempio alle garanzie introdotte nelle discipline sportive che prevedono l’impiego di animali al fine di tutelarne il loro benessere, l’abolizione del vincolo sportivo entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto, la possibilità per le ASD di acquisire la personalità giuridica con maggior semplicità tramite un atto notarile e la soppressione del Modello EAS.

La seconda parte della bozza di Decreto Legislativo si sofferma sull’analisi e radicale modifica dei rapporti di lavoro e collaborazione in ambito sportivo, dove viene previsto il superamento dell’attuale ripartizione tra professionismo e dilettantismo privo di ogni tutela previdenziale ed assicurativa. Tenuto conto dell’ampiezza delle modifiche introdotte si riserva a questa parte un’analisi approfondita che vi proporremo nei prossimi giorni

Dott. Umberto Ceriani

Studio Ceriani

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