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Fisco e sport: compensi sportivi ed amministrativi, gli adempimenti connessi

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica quindicinale dedicata alle problematiche fiscali in ambito sportivo curata dal Dott. Umberto Ceriani

Nuovo appuntamento della nostra rubrica, curata dal Dott. Umberto Ceriani, commercialista legnanese esperto di fiscalità sportiva, dedicata a tutte le società sportive che spesso hanno grandi difficoltà a districarsi nei meandri delle problematiche fiscali.

La rassegna di articoli, che ha cadenza quindicinale, illustrerà tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e la gestione di una società sportiva.

Oggi parliamo ancora degli adempimenti connessi ai compensi sportivi ed amministrativi per le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche.


 

COMPENSI SPORTIVI ED AMMINISTRATIVI
ADEMPIMENTI CONNESSI

Nell’incertezza dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport, in particolare del Decreto di Riforma del lavoro sportivo, dovuto alle fibrillazioni di questi giorni nel Governo occorre fare il punto della situazione in base all’attuale normativa.

Per molti sodalizi sportivi con gennaio è iniziato il nuovo anno sociale (verificate sempre nel vostro Statuto quali sono le previsioni esatte e non cosa avete scelto per praticità) ed è un periodo in cui gli adempimenti sono numerosi, ricordiamo ad esempio:

  • Raccogliere gli ultimi documenti contabili per poter predisporre il Rendiconto consuntivo
  • Approvare in Consiglio Direttivo le quote di iscrizione all’associazione ed il contributo per la frequenza dei corsi/lezioni da parte dei soci e dei tesserati
  • Rinnovare l’affiliazione all’ente di riferimento
  • Scaricare dal sito www.rssd.coni.it il nuovo Certificato di affiliazione valido per il 2021
  • Approvare in Consiglio Direttivo i compensi che verranno erogati ali istruttori, agli atleti, ai direttori tecnici ed al personale amministrativo/gestionale nel caso sia presente

Venendo a quest’ultimo tema è di grande rilevanza che sia il Direttivo dell’associazione a stabilire, con un apposito verbale, i soggetti a cui erogare un compenso (anche nel caso dei compensi sportivi ex art 67 e 69 TUIR), le mansioni ed il massimale autorizzato; non deve risultare una scelta arbitraria del Presidente, sia per questioni di responsabilità che per rispetto del principio di democraticità e collegialità delle scelte.

Entro la soglia ed in base alle mansioni autorizzate il Presidente preparerà in seguito un contratto di prestazione sportiva con i diversi soggetti, facendo sottoscrivere agli sportivi le copie del contratto. A fine anno, quando avrete erogato man mano le somme previste, verificate che le somme totali che avete versato nel corso dell’anno coincidano con l’importo indicato nel contratto.

Si suggerisce di stabilire una cifra lorda annua, invece che un importo orario per evitare la presunzione di lavoro subordinato o parasubordinato dove il pagamento dell’emolumento è commisurato alle ore di lavoro effettivamente svolte.

Una volta concluso l’anno sociale i compensi erogati a qualunque collaboratore, indipendentemente dal regime fiscale adottato, devono essere Certificati da un intermediario abilitato (Commercialista o Consulente del lavoro).
I compensi pagati agli sportivi in base alla normativa prevista dall’art 67, comma 1, lett. M DPR 917/1986 (i c.d. compensi sportivi ed i rimborsi forfettari di spesa) sono anch’essi soggetti a certificazione e se non superano per ogni soggetto i 10.000€ non vi sono altri adempimenti.

Invece per gli importi versati al personale amministrativo/gestionale che percepisce emolumenti applicando la medesima normativa agevolativa è necessario effettuare le Comunicazioni Obbligatorie Preventive (COB) previste dalla normativa ed erogare i compensi con la predisposizione di un cedolino paga. In questo caso riscontriamo quindi delle complicazioni aggiuntive.

Se entreranno in vigore i decreti di Riforma tra circa un mese tutto quanto sopra esposto subirà radicali variazioni, ma per il momento questa è la normativa in vigore e vi raccomandiamo di seguire i consigli sopra elencati.

Dott. Umberto Ceriani

Studio Ceriani

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